Statuti
CAPITOLO I – Generalità
Art. 1 Costituzione
1Sotto la denominazione di ASSOCIAZIONE STUDENTI TICINESI ORGANIZZATI IN CLIMA AMICHEVOLE (in seguito “STOICA”) si è costituita l’associazione degli studenti della Svizzera italiana e di lingua italiana ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
2L’associazione non appartiene a nessun gruppo politico o confessionale. È quindi aperta a tutti coloro che si riconoscono nei suoi scopi senza distinzione di etnia, nazionalità, estrazione sociale, credenza religiosa o idee politiche.
3La sede della STOICA è a Losanna, al domicilio del presidente in carica.
Art. 2 Scopi
Gli scopi che la STOICA si prefigge sono:
1. La promozione della cultura dei soci in un disegno d’integrazione con quella indigena.
2. La collaborazione con altre associazioni studentesche e non.
3. La promozione e l’organizzazione di manifestazioni di carattere culturale, ricreativo o sportivo.
4. L’approfondimento dei contatti tra i membri.
5. L’aiuto e il sostegno agli studenti ticinesi
Art. 3 Risorse
Le risorse della STOICA sono:
1. La tassa sociale annua.
2. Donazioni.
3. Ricavo delle manifestazioni.
4. Pubblicità.
5. Eventuali introiti dovuti ad altre attività.
CAPITOLO II – Membri e tasse
Art. 4 Membri
I membri della STOICA sono i soci attivi, i soci onorari, gli amici ed i sostenitori.
Art. 5 Soci attivi
1Possono far parte della STOICA quali soci attivi gli studenti che sono immatricolati all’Università di Losanna (UNIL), al Politecnico federale (EPFL) e alle altre scuole superiorI nel Canton Vaud e che:
1. Sono originari del Canton Ticino, del Grigioni italiano o dell’Italia oppure,
2. Sono domiciliati nel Canton Ticino, nel Grigioni italiano o in Italia oppure,
3. Hanno frequentato delle scuole nel Canton Ticino, nel Grigioni italiano o in Italia.
4. Che si interessano alla cultura ticinese o italiana in generale
2In casi particolari l’Assemblea Generale (in seguito “AG”) può ammettere, su proposta del Comitato, altre persone che non adempiono alle condizioni sopraccitate.
3La validità della tassa annuale come soci attivi aderenti all’associazione è di un (1) anno e scade con la chiusura del semestre estivo.
Art. 6 Soci onorari
1Sono soci onorari coloro che hanno contribuito alla creazione o allo sviluppo dell’associazione o si sono particolarmente distinti nello svolgimento delle attività sociali.
2I soci onorari vengono nominati a vita dall’AG su proposta del Comitato.
3Essi godono degli stessi diritti e beneficiano degli stessi privilegi dei soci attivi.
Art. 7 Amici
1Sono considerati “Amici della STOICA” gli studenti che non corrispondono pienamente ai requisiti posti dall’articolo 5 paragrafo 1 e che hanno versato la quota sociale.
2Gli Amici beneficiano degli stessi privilegi dei soci attivi.
3Non godono tuttavia dei diritti di voto in seno all’AG e di eleggibilità in uno qualsiasi degli organi ufficiali dell’associazione.
Art. 8 Sostenitori
1Sono sostenitori le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di quaranta (40) franchi. Nel caso si tratti di persone giuridiche il contributo annuo minimo ammonta a cento (100) franchi.
2Essi beneficiano degli stessi privilegi dei soci attivi.
3Non godono dei diritti di voto in seno all’AG né di eleggibilità in uno qualsiasi degli organi dell’associazione.
Art. 9 Procedimento di ammissione
Si diventa soci attivi o amici pagando la tassa sociale annua.
Art. 10 Quote e tassa sociale
1La tassa sociale è fissata a 20.-
2In caso di problemi finanziari, il Comitato si riserva la possibilità di aumentare provvisoriamente la tassa a 25.-
3Eventuali altri contributi per la partecipazione a manifestazioni, incontri o altre attività vengono fissate dal Comitato.
4I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.
Art. 11 Dimissioni ed esclusione
1Un membro smette di far parte della STOICA in uno dei seguenti casi:
1. Scioglimento dell’associazione.
2. Mancato pagamento della tassa sociale o del contributo annuo.
3. Dimissioni.
4. Esclusione.
2Il Comitato si riserva il diritto di escludere un membro tramite decisione appellabile all’AG nel corso della sua seduta più prossima. Entrambi gli organi non sono tenuti a fornire i motivi delle rispettive decisioni.
CAPITOLO III – Organi dell’associazione
Art. 12 Organi dell’associazione
Sono organi della STOICA:
1. L’Assemblea Generale.
2. Il Comitato.
3. I Revisori dei conti.
L’Assemblea Generale
Art. 13 Generalità
1L’AG è l’organo supremo STOICA.
2L’AG è aperta a tutti, ma in essa solo soci attivi ed onorari hanno diritto di voto.
3Un socio è privato del diritto di voto nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica tra lo stesso e l’associazione.
Art. 14 L’AG ordinaria
L’AG ordinaria è convocata dal Comitato una volta all’anno nelle sei settimane seguenti l’inizio del semestre invernale.
Art. 15 L’AG straordinaria
L’AG straordinaria viene convocata dal Comitato nelle seguenti situazioni:
1. Ogni qualvolta quest’ultimo lo ritenga necessario.
2. Su richiesta scritta di almeno un quinto (1/5) dei soci giustificandone i motivi.
Art. 16 Convocazione
1Il Comitato trasmette ai soci ed agli amici la convocazione ed il relativo ordine del giorno almeno quindici (15) giorni prima della data dell’AG.
2I soci hanno il diritto d’indirizzare per iscritto al Comitato dei punti supplementari all’ordine del giorno, al più tardi sette (7) giorni prima della data di riunione dell’AG.
3L’ordine del giorno definitivo è pubblicato sul sito internet al più tardi due (2) giorni prima della data della AG.
Art. 17 Votazioni
1Le votazioni avvengono per alzata di mano.
2Durante la AG due quinti (2/5) dei soci presenti o almeno tre (3) membri del Comitato possono richiedere un voto segreto.
3Non è accettato il voto per procura.
Art. 18 Competenze
Le competenze della AG sono:
1. Eleggere il Presidente del giorno (il quale dirige l’AG con la facoltà di espellere un partecipante che disturba lo svolgimento regolare delle attività).
2. Adottare o modificare gli statuti.
3. Esaminare ed approvare il rapporto annuale del Presidente, del responsabile materiale ed i conti di esercizio, presentati dal Cassiere, con relativo rapporto dei Revisori dei conti. I tre rapporti devono essere scritti e catalogati
4. Esaminare l’appello inoltrato contro la decisione di espulsione di un membro da parte del Comitato.
5. Nominare i soci onorari.
6. Esaminare ed approvare le proposte generali stabilite dal Comitato.
7. Eventualmente nominare gli scrutatori.
8. Eleggere il Comitato.
9. Eleggere i revisori dei conti
Il Comitato
Art. 19 Composizione
1II Comitato è composto da cinque (5) a nove (9) soci, tra cui:
1. II Presidente.
2. Il Vice-Presidente.
3. II Cassiere.
4. II Segretario.
5. Il responsabile materiale
6. Il responsabile informatico (Webmaster)
7. Il responsabile comunicazioni.
2Tutti i membri sono rieleggibili.
3Nel Comitato devono essere presenti almeno uno studente dell’UNIL e almeno uno studente dell’EPFL, nel caso quest’ultimo sia composto da cinque (5) membri, in tutti gli altri casi il numero di membri per scuola è di due (2),
4Il numero dei membri deve rimanere costante durante tutto il mandato. In caso di dimissioni di uno o più membri del comitato durante l’anno in corso, il comitato può richiedere tramite comunicazione (sul sito e tramite mailinglist) un concorso (di durata 14 giorni) per la ricerca del sostituto. Se al termine di quest’ultimo più candidature vengono proposte, il/i sostituto/i verrano scelti tramite voto interno del comitato.
5Colui che è assente senza giustificazioni ritenute valide dal comitato a più di tre sedute di comitato durate un anno è escluso dal comitato
Art. 20 Candidature
1Non possono venir eletti nel Comitato candidati assenti ingiustificati.
2La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di Revisore dei conti.
Art. 21 Elezione
1L’elezione del comitato avviene in modo differente secondo il numero dei candidati.
2Nel caso in cui le candidature non superino il numero di nove (9) essa avviene nel modo seguente : la AG vota i candidati in blocco per alzata di mano, se il gruppo dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei consensi, quest’ultimo diviene il nuovo comitato; se al contrario il gruppo non la ottiene, si procede alla votazione di un candidato alla volta ed ognuno deve ottenere per essere confermato almeno un terzo (1/3) dei consensi.
3Nel caso in cui le candidature superino il numero di nove (9), l’elezione avviene per voto segreto, tramite il quale ogni votante ha diritto ad esprimere al massimo 5 preferenze.
4Ad elezione avvenuta il Comitato sceglie all’unanimità il suo Presidente. La scelta può essere contestata entro trenta (30) giorni con una petizione firmata da un quinto (1/5) dei soci: ciò implicherà un’assemblea ordinaria per l’elezione del presidente
5In mancanza d’intesa in seno al Comitato o di ratificazione della scelta di quest’ultimo l’elezione del Presidente diviene competenza della AG.
Art. 22 Dimissioni ed esclusione
1Ogni membro del Comitato ha la possibilità di dimettersi con un preavviso di una settimana in sede di riunione.
2Il Comitato si riserva il diritto di escludere uno dei suoi membri tramite decisione appellabile alla AG nel corso della sua seduta più prossima. Entrambi gli organi non sono tenuti a fornire i motivi delle rispettive decisioni.
3In entrambe le circostanze il Comitato provvede a sostituire il membro uscente con una nomina che deve essere confermata dalla AG durante la sua seduta più prossima.
Art. 23 Organizzazione
1II comitato si convoca e si organizza autonomamente
2Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza semplice.
3In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 24 Funzioni
1Il Comitato è l’organo direttivo dell’associazione.
2Esso la obbliga, con firma a due ( Presidente e un altro membro del Comitato ), verso terzi.
3Eccezione per il conto postale, che viene gestito interamente dal Cassiere e/o dal Presidente per motivi di praticità.
Art. 25 Competenze
Le competenze del Comitato sono:
1. Promuovere l’immagine e gli interessi dell’associazione presso terzi.
2. Programmare le attività sociali.
3. Preparare e convocare le AG.
4. Nominare eventuali commissioni “ad hoc” per l’organizzazione delle attività sociali.
5. Proporre il Presidente del giorno, la tassa sociale, i soci onorari e i Revisori dei conti.
6. Informare la AG delle attività svolte.
Art. 26 Il Presidente
1Egli convoca il Comitato, ne dirige le riunioni (inviando un ordine del giorno indicativo tramite mail il giorno prima) e ne coordina le attività.
2In caso di assenza, e quella del vicepresidente, egli designa un sostituto tra i membri del Comitato.
3Un rapporto annuale sulle attività sociali è presentato dal Presidente all’AG ordinaria. Il rapporto deve essere scritto e contenere un breve calendario delle attività, che fungerà da archivio.
Art. 27 II Cassiere
1Egli tiene la contabilità, riscuote le tasse sociali e le quote, preleva le liquidità necessarie alle attività.
2Egli è tenuto a chiudere i conti alla fine dell’esercizio annuale e, almeno due (2) settimane prima dell’AG ordinaria, convoca i Revisori dei Conti.
Art. 28 II Segretario
Egli si occupa della corrispondenza e dei verbali delle AG e delle riunioni del Comitato.
Art. 29 Il responsabile materiale
Egli si occupa della gestione, della manutenzione e del controllo (tramite inventario) del materiale di proprietà dell’Associazione.
Art. 30 Il responsabile informatico
Egli si occupa della gestione del sito internet, della mailing list e dell’aggiornamento sistematico del sistema informatico. Egli forma, nella prima settimana di lavoro, almeno un’altra persona del comitato (di regola il responsabile comunicazioni) a pubblicare informazioni sul sito e spedire mail a tutti gli utenti registrati.
Art. 31 Il responsabile comunicazioni
Egli si occupa di informare i membri dell’associazione tramite i vari mezzi mediatici disponibili.
I Revisori dei conti
Art. 32 Composizione e Competenze
1I due Revisori dei conti sono eletti dall’AG ordinaria tra i soci che più si prestano a tale carica.
2Loro compito è analizzare ed approvare la chiusura annuale dei conti.
3La carica ha una durata massima di quattro (4) anni ed è incompatibile con quella di membro del comitato.
CAPITOLO IV – Finanze
Art. 33 Sfruttamento delle risorse
1I bisogni finanziari della STOICA sono coperti dalle risorse.
2Tali fondi sono utilizzati unicamente per attuare gli scopi dell’associazione e per coprire le spese amministrative.
Art. 34 Responsabilità
2Soci e membri non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell’associazione.
3Le obbligazioni della STOICA sono garantite unicamente dalle sue risorse e dal suo patrimonio.
Art. 35 Fondo di riserva
1Viene creato un fondo di riserva, depositato su di un conto separato, che può essere intaccato solo in caso di estremo bisogno e con il voto favorevole di due terzi (2/3) dei soci presenti all’AG.
2Il fondo di riserva deve essere aumentato ogni anno di almeno il dieci percento (10%) del montante del conto fino al raggiungimento di una somma di cinquemila (5000) franchi.
3Gli interessi del conto di riserva non possono essere ritirati e passano ad aumentare quest’ultimo, anche dopo il raggiungimento della somma obbligatoria.
Art. 36 Anno contabile
L’anno contabile termina in concomitanza con la chiusura del semestre scolastico estivo.
Art. 37 Beneficenza : « I Pargoli della Stoica »
L’associazione si impegna ogni anno a versare una cifra di 600 CHF in beneficenza, per proseguire il progetto: “I pargoli della STOICA”. Soltanto nel caso in cui le finanze dell’associazione, in data dell’AG, dovessero essere al di sotto di 7000 CHF, il comitato può interrompere per l’anno in corso la beneficenza.
CAPITOLO V – Disposizioni finali
Art. 38 Modifica e adozione degli statuti
1L’adozione o la modifica degli statuti durante l’AG richiedono l’approvazione dei due terzi (2/3) dei soci presenti.
2La modifica degli articoli 1 e 2 durante l’AG richiede l’approvazione dei due terzi (2/3) dei soci.
3Qualsiasi proposta di modifica deve essere annunciata al Comitato ed inserita in forma completa nell’ordine del giorno.
Art. 39 Dissoluzione
1La dissoluzione della STOICA può essere decisa solo da una AG, convocata espressamente per questo motivo, con un quorum del cinquanta percento (50%) dei soci e con una maggioranza qualificata di due terzi (2/3).
2In caso di scioglimento i fondi della STOICA sono tenuti a disposizione di un’eventuale istituenda associazione con gli stessi scopi e dello stesso carattere della STOICA per una durata di cinque (5) anni.
3Se nessuna associazione analoga viene costituita nel termine previsto, i fondi sono automaticamente devoluti ad un’associazione o società (di carattere sociale) scelta dall’AG che ha deciso la dissoluzione della STOICA.
Art. 40 Approvazione ed entrata in vigore degli statuti
I presenti statuti sono stati approvati dall’AG della STOICA riunitasi in data 4 novembre 2009 ed entrano in vigore immediatamente.
Il Presidente: Damiano Radice
Il Cassiere: Marco Johannes Tugcu
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